La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d’imposta del 55% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono trasmettere all’ENEA, entro 90gg dalla fine dei lavori, tramite il sito internet www.efficienzaenergetica.acs.enea.it i dati indicati del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere inviata telematicamente dai contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica, qualora i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati i lavori, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
La presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi: per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
La prima scadenza è fissata al 31 marzo 2010 quando i contribuenti dovranno trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate indicando le spese sostenute nel 2009 per i lavori non ancora terminati alla data del 31 dicembre dello stesso anno.
Resta ovviamente fermo l’obbligo di comunicazione di fine lavori all’ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it |